CoPAE

Regolamento

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

 

Art. 1 – Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari economici della Parrocchia (di seguito brevemente indicato (CO.PA.E.) costituito dal parroco in attuazione del Can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l’organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione amministrativo-economica della Parrocchia.

 

Art. 2- Fini

Il CO.PA.E. ha i seguenti fini:

  1. Coadiuvare il Parroco nel predisporre il Bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività ed individuando i relativi mezzi di copertura.
  2. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Economato entro il 31 marzo di ogni anno.
  3. verificare per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della convenzione prevista dal can. 520 parag. 2, per le Parrocchie affidate ai religiosi.
  4. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione.
  5. curare l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Diocesana (cfr. can. 1284 par. 2, n. 9 del C.J.C.) e l’ordinaria archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
  6. studiare i modi i promuovere iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle necessità della Parrocchia e della Chiesa.

 

Art. 3 – Composizione

Il CO.PA.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno 3 parrocchiani designati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti e confermati dall’Ordinario Diocesano.

I Consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, godere buona stima tra i fedeli, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e pastorale e possibilmente essere esperti in diritto o in economia.

I loro nominativi devono essere comunicati alla Cancelleria arcivescovile almeno 15 giorni prima del loro insediamento.

I membri del CO.PA.E. durano in carica cinque anni con decorrenza dal 30 aprile 1986 e il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario diocesano.

Con la vacanza della Parrocchia il CO.PA.E. decade. I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente.

 

Art. 4 – Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del CO.PA.E. i congiunti del Parroco sino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanto hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia (cf. can. 492 del C.J.C.)

 

Art.5 – Presidente del CO.PA.E.

Spetta al Presidente:

  1. la convocazione e la presidenza del CO.PA.E.
  2. la fissazione nell’ ordine del giorno di ciascuna riunione
  3. la presidenza delle riunioni
  4. la designazione del segretario

 

Art. 6 – Poteri del Consiglio

Il CO.PA.E. ha funzione consultiva non deliberativa, in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212 parag. 3.

Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

 

Art. 7 – Riunioni del Consiglio

Il CO.PA.E. si riunisce almeno una volta al quadrimestre nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a questo ultimo richiesta da almeno 2 membri del Consiglio.

Alle riunioni del CO.PA.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di fare mettere a verbale le osservazioni che ritiene opportuno fare.

 

Art. 8 -Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CO.PA.E., il Parroco provvede entro 30 giorni a nominare i sostituti con le formalità di cui all’art. 3.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

 

Art. 9 – Esercizio

L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci parrocchiali alla fine di ciascuno esercizio e comunque entro il 31 marzo successivo, debitamente approvati dai membri del consiglio, saranno sottoposti dal Parroco all’ Arcivescovo, tramite l’Economo, per la verifica e l’approvazione (can. 1287 parag. 1 del C.J.C.).

 

Art. 10 – Informazioni alla Comunità Parrocchiale

Il CO.PA.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sull’utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287 parag. 2 del C.J.C.) indicando anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

 

Art. 11 – Validità delle sedute e verbali

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito Registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva e conservati nell’Ufficio o Archivio parrocchiale e sono soggetti alla visita canonica a norma del Codice di Diritto Canonico (cann. 555 par. 4, 1287).

 

Art. 12 – Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del Diritto Canonico.